Coronavirus. Evento naturale o azione umana? Il reato di epidemia in Italia.

Coronavirus. Evento naturale o azione umana? Il reato di epidemia in Italia.
Stefano Pipitone
aggiornato al 30 marzo 2020

Dal greco epi-demos: esteso sul popolo.
Il reato di epidemia è punito in Italia con l’ergastolo.

“l’enorme importanza che ormai ha acquistato la possibilità di venire in possesso di germi, capaci di cagionare una epidemia, e di diffonderli…”
(A. Rocco, Ministro di grazia e giustizia del Regno d’Italia,
commento al nuovo reato di epidemia, 1929)

Il coronavirus (Covid-19) tiene il mondo con il fiato sospeso.
L’Italia è ormai zona rossa.
Nessuno oggi conosce con certezza l’eziopatogenesi di questo virus. L’origine è ignota.
Una cosa è certa, si è diffuso e continua a diffondersi.

All’inizio si è tentato un contenimento della diffusione.
In Italia tutto è iniziato il 29 gennaio, con il Ministro della Salute italiano ha disposto per 90 giorni il blocco totale dei voli da/per la Cina.
Oggi, al 25 marzo 2020 si conta una babele emergenziale di provvedimenti legislativi e amministrativi, ordinanze regionali, comunicali, decreti legge e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il tentativo di contenimento della diffusione è stato tempestivo. Italia e Repubblica Ceca sono stati i primi due stati europei ad aver vietato qualunque volo diretto per la Cina con tutte le compagnie. Purtroppo non si è pensato di tracciare chi proveniva dalla Cina attraverso scali in paesi terzi.
Gli USA hanno decretato subito il livello 4 di allarme ed anche le compagnie americane hanno sospeso i voli dalla Cina. Oltre 70 compagnie che hanno interrotto i voli per la Cina, (dal 14 febbraio anche Lufthansa). Mentre in Russia la Aeroflot ha spostato tutti i voli in un terminal dedicato.
E pensare che Etihad Airways aveva inizialmente previsto un bonus in busta paga e raddoppiato le indennità di volo per gli equipaggi che accettavano di volare in Cina durante l’epidemia.
Appena poco più di un mese fa, la ICAO stimava una contrazione dei voli dal 39% al 41%, con 4-5 miliardi di dollari di riduzione dei ricavi operativi.
Il Governo indiano aveva prontamente diffuso per tutta la popolazione una nota per la profilassi in cui, tra gli altri, si consiglia un trattamento omeopatico a base di arsenicum album 30, (qui l’articolo pubblicato dal quotidiano The Hindu).

L’incipit di questo articolo era stato scritto i primi giorni di febbraio.
Oggi 2,5 miliardi di persone sono in lockdown. Dentro casa.
L’india, con una popolazione di 1 miliardo e 300 milioni di persone ha fermato le attività produttive, messo a terra tutti i voli e bloccato i treni. Fino al 15 aprile.

Per contro, mascherine di protezione e igienizzanti stanno vivendo una epoca d’oro. Nei primi 10 giorni di febbraio la “Dpi” di Roma ha venduto le scorte di 10 anni, con ordini per decine di milioni di pezzi. Oggi i paesi di tutto il mondo requisiscono mascherine e presidi di protezione.
In Italia è oggi vietato l’export di prodotti sanitari utili per l’emergenza sanitaria. Sono ormai diversi gli interventi con cui la Polizia Giudiziaria ha sequestrato prodotti (mascherine, tamponi, guanti) realizzati da imprese italiane e diretti all’estero, (perché regolarmente venduti). Semplicemente, oggi non si può più. Per Decreto.
L’UE è implosa dentro un “si salvi chi può”, con la fine (temporanea?) degli accordi di Schengen.

È partita la corsa al vaccino delle case farmaceutiche. Tra queste la Advent srl di Pomezia. La Cina ha richiesto un nuovo brevetto per un farmaco sperimentale della Gilead.

Si sono infatti alternate voci sia sulla provenienza di origine animale, sia circa la possibilità sia collegato all’attività del laboratorio BSL-4 di Wuhan (sicurezza livello 4).
Francis Byle, autore del Biologycal Weapons Anti-Terrorism Act del 1989, esperto americano di bioterrorismo, ha ipotizzato si tratti di una arma da guerra batteriologica e che le misure drastiche adottate dal governo di Pechino, (incluso il repentino isolamento di intere città), siano diretta espressione di una consapevolezza del dato e delle pericolosità degli effetti di una diffusione incontrollata.
Nel febbraio 2017 il magazine Nature, pubblicava un’indagine dal titolo Inside the Chinese lab poised to study world’s most dangerous pathogens, dedicato una inchiesta sull’inaugurazione del laboratorio BSL-4 di Wuhan, sede dei più pericolosi agenti patogeni del globo, nato con l’obiettivo di “affrontare le più grandi minacce biologiche del pianeta”, (curioso notare come oggi a quell’articolo la redazione abbia aggiunto una dichiarazione in cui prende le distanze da possibili deduzioni con il coronavirus). L’articolo si trova in versione italiana su Le Scienze: Un laboratorio cinese per i patogeni più pericolosi al mondo.

I rumors circa la possibilità si tratti di un ceppo del virus bio-ingegnerizzato destinato a protocolli di immunoterapia difensiva è esplosa nuovamente dopo media statali cinesi hanno riferito che il generale maggiore Chen Wei, il principale esperto cinese di armi biochimiche per la difesa, si è trasferito a Wuhan – militarizzata durante l’emergenza – per guidare gli sforzi intrapresi nel superamento del virus di questa polmonite mortale.
Pechino ha avuto già 4 incidenti che hanno causato la fuga del virus SARS dai laboratori.
A ciò si aggiunga la ricerca pubblicata dallo scienziato cinese Zhengli Shi, coautore di un controverso documento del 2015 che descrive la creazione di un virus chimera, nato dalla combinazione di un coronavirus trovato nei pipistrelli con un altro che causa la sindrome respiratoria acuta acuta di tipo umano (SARS) nei topi. Il governo USA nel 2014 ha posto una moratoria contro questo genere di esperimenti.
Esperti della US biosafety nel 2017 avevano messo in guarda dalla possibilità di fuga di virus da Wuhan.
In Italia, il 16.11.2015 una puntata della rubrica di approfondimento scientifico “Leonardo” poneva l’accento sul pericolo di un virus chimera realizzato da una combinazione tra SARS ed un CoV preso da un pipistrello cinese.

Sono d’altronde pubbliche la ricerca e la richiesta di brevetto all’oggetto di modulare i geni della spike-protein di un coronavirus SARS-Cov.

Di recente è emersa una email che il 2 gennaio 2020 l’ Istituto di Virologia di Wuhan ha inviato a tutti i presidi medici cinesi con cui è stata vietata la divulgazione sui dati delle infezioni di coronavirus, “non devono essere divulgati ai media, compresi quelli ufficiali e le organizzazioni con cui collaborano. Si chiede di «rispettare rigorosamente quanto richiesto». E poi la direttrice dell’Istituto, Wang Yan Yi, ha inviato gli auguri ai vari dipartimenti di virologia e ricerca dopo gli ordini di Pechino.
Il 27 gennaio in USA un ragazzo infettato dal coronavirus è stato curato per la prima volta con un farmaco sperimentale, Remdesivir, usato per Ebola e SARS. Il 30 gennaio è guarito ed i dati sono stati pubblicati il 31 gennaio sul New England Journal of Medicine.
Il dato interessante?

Il 21 gennaio, prima della sperimentazione in USA, la dr.ssa  Wang Yan Yi dell’Istituto di Virologia di Wuhan ha avanzato una richiesta del brevetto per un farmaco idoneo a trattare il nuovo coronavirus.
Il risultato è stato che il Remdesivir oggi incontra barriere di proprietà intellettuale per essere usato in Cina. Proprio per la richiesta di brevetto, guarda un pò, dell’Istituto di Virologia di Wuhan.

Un caso?

Nessuno conosce con certezza di dati su diffusione e mortalità. I criteri di calcolo degli infetti sono stati “modificati” dalla stessa Cina durante la prima parte dell’epidemia, quando è esplosa in Oriente. La materia è stata di grande complessità: difficoltà di reperire libere informazioni dalle aree infette, (due reporter che indagavano a Wuhan sono scomparsi, come denunciato dalla BBC),  dr. Li Wenliang, il primo medico cinese che ha denunciato la diffusione di un nuovo virus, arrestato, “costretto a confessare” e oggi morto, (qui l’intervista al New York Times); non a caso il Wall Street Journal lo ha definito whistleblower;  l’isolamento repentino di intere città, con decine di milioni di abitanti chiusi in casa, voli intercontinentali chiusi da/verso la Cina, navi in quarantena, dichiarazioni di Guo Wengui, milionario esiliato fuori dalla Cina e pochi video che trapelano da internet sono i dati informativi con cui ci si interfaccia oggi.
La carenza di trasparenza e informazioni ha portato i governi europei a paragonare il Covid-19 ad una “influenza”, previa poi comprenderne le rilevanti differenze.
Oggi i dati sembrano raccolti in tutto il mondo senza parametri omogenei. I tamponi non sono eseguiti su tutta la popolazione. Le circostanze rendono ancora più difficile comprendere la reale portata del fenomeno.

Adesso il virus è arrivato in Europa e si sta diffondendo nel resto del mondo, avremo dati e informazioni più dettagliate.
Al 30 marzo 2020 nel mondo abbiamo sfondato il muro del mezzo milione di contagiati (ufficiali) da Coronavirus Covid-19, 150.000 ricoverati, e 34.000 morti.
In Italia sono oltre 97.000 i casi positivi, con circa 10.000 decessi registrati da febbraio ad oggi ed il numero è destinato ad aumentare.
I dati sono approssimativi. Circa l’indice di mortalità della malattia, oggi in Italia intorno al 7%, si registrano differenze rilevanti rispetto a quanto diffuso in Cina.

I dati sono in continuo aggiornamento. Per conoscere la situazione attuale ci sono molti link. Qui di seguito quello del WHO (in Italia OMS). Per un aggiornamento in tempo reale il sito ArcGIS offre un aggiornamento costante.
Una semplice analisi delle informazioni disponibili porta ragionevolmente a ritenere si tratti dell’ “influenza” più singolare degli ultimi secoli, dopo la spagnola, che pare abbia portato a decine di milioni di morti nel mondo.

L’origine del coronavirus Covid-19 è ignota.
L’ipotesi della manipolazione umana del virus (recentemente messa in discussione) è un interessante spunto per tracciare una quadro del delitto di epidemia, previsto e punito in Italia dall’art. 438 c.p. con l’ergastolo e, nella formulazione originaria del 1930, con la pena di morte.

Il termine “epidemia” indica testualmente una malattia contagiosa che colpisce contemporaneamente gli abitanti di una città o regione. Dal greco epi-demos: esteso sul popolo.
In medicina l’epidemia coincide con qualsiasi malattia contagiosa o infettiva che, in considerazione della diffusione dei germi patogeni, è caratterizzata da una veloce e imponente comparsa in determinato contesto territoriale, infettando un sensibile numero di persone tale da cagionare allarme sociale e un conseguente pericolo per un numero indeterminato di individui.

L’ordinamento legislativo italiano ha diverse norme in tema di epidemie, accesso ai porti di navi infette e non infette, persino sul trattamento del rimpatrio delle salme.
Tuttavia, su tutti, è al codice penale che viene demandata la disciplina più invasiva sull’epidemia. Il perimetro semantico è, ovviamente, diverso.

Il diritto penale italiano prendere in considerazione un ambito più ristretto rispetto al fenomeno medico-scientifico, normando le condotte di “diffusione di germi patogeni”.
Il reato di epidemia nel nostro ordinamento è disciplinato dall’art. 438 del codice penale, il quale dispone che “Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone si applica la pena di morte*”, (* la pena di morte è stata soppressa e sostituita con l’ergastolo dal d.lgs 10.08.1944 n. 224).
Per dovere di cronaca, questo reato è imprescrittibile, (a prescindere dalle recenti riforme), ex art. 157, comma 8, c.p.

Posto a tutela della pubblica incolumità, il delitto è collocato nel nostro codice penale tra i “delitti di comune pericolo mediante frode”.

Il delitto di epidemia, strutturato nella tecnica legislativa come reato commissivo a forma vincolata, sanziona la condotta di propagazione volontaria di germi patogeni dei quali l’agente è in possesso. L’epidemia, per rilevare penalmente, deve essere un evento direttamente imputabile all’azione incriminata.

È interessante osservare come negli anni ’30 il Ministro di grazia e giustizia A. Rocco , nell’introdurre il nuovo reato di epidemia e giustificare la durezza delle pene, evidenziò “Si è riconosciuta la necessità di prevederlo nel Codice, in rapporto alla enorme importanza che ormai ha acquistato la possibilità di venire in possesso di germi, capaci di cagionare una epidemia, e di diffonderli e si è trovata giustificata la grave sanzione, che è la pena dell’ergastolo per la forma tipica del delitto, e la pena di morte, per l’ipotesi che dal fatto derivi la morte di più persone….“, (Lavori preparatori al Codice Penale e Codice di procedura Penale, 1929, p.229).

La norma del codice penale è estremamente ampia, nella misura in cui non individua precise modalità di diffusione, richiedendo soltanto che il soggetto agente cagioni una epidemia mediante diffusione di germi patogeni, senza specificare le modalità della diffusione, (essenziale è che la modalità di diffusione sia capace di causare una epidemia, abbia cioè le potenzialità di raggiungere un vasto numero di persone).

Interessante notare come la Corte di Cassazione ha affrontato anche la problematica dell’ untore, chiarendo che, ai fini della diffusione, non è necessario che soggetto agente e germi siano entità separate, ben potendo aversi epidemia quanto l’agente sia esso stesso il vettore dei germi patogeni. Il caso dell’ untore riguardava un uomo affetto da HIV accusato di aver infettato, consapevolmente, un consistente numero di donne (Cass. Sez. I, sent. n. 48014 del 26.11.2019). In quel caso la Corte ha affrontato la distinzione giuridica tra “contagio” e “diffusione epidemica”, (cosa diversa è infatti contagiare taluno con un contatto fisico, rispetto al compiere azioni idonee ad innescare la catena causale di tipo epidemico).

Da questo punto di vista, l’untore che sia consapevole di aver contratto il coronavirus e continua a circolare liberamente, diffondendo i germi, va incontro ad una condanna certa.

In breve, dal punto di vista giuridico, l’epidemia si caratterizza da una diffusività incontrollabile all’interno di un numero rilevante di soggetti per una malattia contagiosa dal rapido sviluppo ed autonomo entro un numero indeterminato di soggetti e per una durata cronologicamente limitata, (Sez. Unite, sent. 576 del 11.01.2008, in Rv. 600899-92).

Per quanto attiene all’elemento soggettivo del reato, (cioè il grado di compartecipazione psicologica di chi agisce), l’epidemia è punita a titolo di dolo, essendo necessario che il soggetto agente si rappresenti e voglia cagionare l’evento epidemico.

Per completezza, il nostro codice penale prendere in considerazione anche l’ipotesi di una cd. “epidemia colposa”, inquadrata nella fattispecie incriminatrice dell’art. 452 c.p. “delitti colposi contro la salute pubblica” con cui si puniscono con pene più lievi (da 3 a 12 anni o da 1 a 5 anni) le ipotesi di una diffusione epidemica non voluta, ma imputabile a ipotesi di colpa (negligenza, imprudenza e imperizia).

Pensate all’esempio (di fantasia) di un infettivologo, moderno Arsenio Lupin, che si introduce in un laboratorio di massima sicurezza nel quale sono custoditi virus mortalmente pericolosi e, nel tentativo di rubarne uno, involontariamente compia azioni dalle quali deriva la diffusione del virus.

Cosa accadrebbe invece alla persona che ritiene ragionevolmente di essere infetta da coronavirus, ma che omette di informare il ministero della salute e gli organi preposti per gli accertamenti diagnostici?

È ragionevole ritenere che contravvenire alle indicazioni del ministero della salute, (è stato istituito un call center con il numero di pubblica utilità 1500), possa certamente condurre ad affermare ipotesi di responsabilità, anche penale, in capo al privato.
A seguito dei Decreti della Presidenza del Consiglio, con cui è stato imposto a tutti gli italiani di rimanere in casa, (salvo che per comprovate ragioni di necessità, lavoro o salute), l’inottemperanza è sanzionata dall’art. 650 del codice penale.
Ove a questo si dovesse aggiungere una falsa dichiarazione alla Polizia di Sicurezza, il fatto configura anche una specifica ipotesi di reato di falso.

In alcuni noti quotidiani italiani si è arrivato ad ipotizzare la possibilità che “chi ha i sintomi, ma esce da casa rischia l’accusa di omicidio doloso“.
Il titolo scandalistico, utile per incrementare il panico tra le persone, si riferisce all’ipotesi che qualcuno, consapevole di essere positivo al virus, esca di casa rappresentandosi mentalmente e volendo infettare qualcuno, consapevole che con alta probabilità ne deriverebbe la morte.

Ricostruzioni di fantasia a parte, in Italia contrariamente a quanto si possa pensare, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi più volte su ipotesi di epidemia.
Di recente la S.C. ha analizzato l’accusa di epidemia colposa in relazione alla epidemia di origine idrica scoppiata nel 2009 in un comune del bresciano per la presenza di virus enterici dotati di carica infettiva riscontrati nel locale acquedotto pubblico per una gestione deficitaria dell’acquedotto, del processo di potabilizzazione dell’acqua e della conseguente esposizione a pericolo della salute pubblica.
Nelle banche dati giuridiche, in tema di epidemia, si trovano sentenze sull’epidemia di parassiti animali e vegetali legata alla recente Xylella e gli incommensurabili danni cagionati alle coltivazioni di ulivi. Od ancora sull’epidemia di peste suina africana, posta alla base di una ingente richiesta di indennizzo alla Pubblica Amministrazione dovuto per l’abbattimento di suini.

Nel nostro ordinamento sono espressamente disciplinate anche le ipotesi in cui una nave o un aereo con persone infette chieda accesso ad un porto/aeroporto.
Legge 9 febbraio 1982, n. 106, art. 1 disciplina infatti la “Pratica di porti o aeroporti in condizione di epidemia, di navi od aerei non infetti” a tenore del quale tranne in caso di emergenza comportante grave pericolo per la salute pubblica, l’Autorità Sanitaria di un porto o di un aeroporto non potrà, a causa, di un’altra malattia epidemica, rifiutare la libera pratica ad una nave od aeromobile che non sia infetta o sospetta di esserlo di una malattia.

Interessante rispolverare il Regio Decreto del 16 giugno 1938, n. 1055 con cui è stata approvata la convezione stipulata a Roma fra la Santa Sede e il Regno d’Italia, concernente il servizio di polizia mortuaria. In quell’accordo, tra gli altri, all’accordo n. 1/4 si disciplinava il trasporto delle salme di persone morte durante un’epidemia, disponendo che “può essere permesso il trasporto, dopo un anno dal decesso, di salme di persone morte durante un’epidemia, o in conseguenza di una delle malattie sopraindicate, quando esse, subito dopo il periodo di osservazione, siano avvolte in un lenzuolo immerso in una soluzione disinfettante e chiuse in cassa metallica saldata a fuoco”, “e quindi in un’altra cassa di legno forte”[1]

Probabilmente a breve termine nessuno sarà in grado di ricostruire come e perché il coronavirus Covid-19 sia nato e si sia diffuso.

Tuttavia, il nostro ordinamento offre tutti gli strumenti alla magistratura per aprire un’inchiesta, di respiro internazionale.

[1] articolo abrogato dall’art. 24, D.L. 25.06.2008, n. 112 (G.U. 25.06.2008, n. 147). Successivamente la abrogazione non è stata confermata dalla legge di conversione L. 06.08.2008, n. 133 (G.U. 21.08.2008, n. 195, S.O. n. 196). Tuttavia ai sensi dell’art. 1, comma 2, della suddetta legge, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto legge modificate o non convertite in legge nel periodo dal 25.06.2008 al 22.08.2008.