Covid-19. Responsabilità penale delle imprese. L’importanza dei protocolli di prevenzione

Covid-19. Responsabilità penale delle imprese. L’importanza dei protocolli di prevenzione
Stefano Pipitone
aggiornato al 30 aprile 2020

Nel mondo delle imprese l’emergenza Covid-19 ha assunto dimensioni epocali.

Alla ripresa delle attività lavorative, la pandemia ed il conseguente rischio biologico di contagio impongono precisi obblighi a carico di tutti i datori di lavoro. Sarà necessario adottare specifiche misure di adeguamento finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori, idonee a prevenire e contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Un’omissione dei protocolli e delle misure di tutela espone infatti il datore di lavoro, i soggetti apicali della società e la stessa impresa a forme di responsabilità, anche di natura penale, che per le aziende si traducono in sanzioni pecuniarie e interdittive. Oltre ad eventuali profili di risarcimento danni.

È noto a tutti che in Italia le imprese oggi sono soggette ad una responsabilità propria per i reati commessi da dipendenti o apicali a vantaggio o nell’interesse dell’ente, in conformità alla normativa introdotto con il D.lgs n. 231/2001.
Tra i reati presupposto che danno luogo alla responsabilità dell’Ente, ai sensi dell’art. 25 septies D.lgs 231/2001, vengono ricompresi i delitti di lesioni personali colpose (art.509 c.p.) e omicidio colposo (art. 589 c.p.) conseguenti alla violazione delle normative poste a tutela dell’igiene e sicurezza sul lavoro.

Questa premessa si deve coordinare con l’art. 42 del cd. Decreto Cura Italia, D.L n. 18 del 17.03.2020, secondo cui l’infezione da coronavirus Covid-19 contratta in occasione di lavoro costituisce infortunio ai sensi del D.lgs. 81/2008. Il dato è stato confermato dalla nota INAIL, prot. 3675 del 17 marzo 2020, che precisa il meccanismo di presunzione secondo cui l’infezione da coronavirus SAR-Cov-2 è malattia contratta durante o in occasione del lavoro.

Il risultato è che il contagio Covid-19 verrà trattato come infortunio sul lavoro.

Le conseguenze possono essere sintetizzate in questi termini:
– per il datore di lavoro, soggetti apicali e dipendenti la possibilità di una imputazione per il reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) o, ancor peggio, di omicidio colposo (art. 589 c.p.);
– per l’azienda il coinvolgimento diretto nel procedimento penale con la contestazione di cui all’art. 25 septies d.lgs. 231/2001omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro”, la cui violazione è punita con sanzioni pecuniarie sino a € 1.549.000 e sanzioni interdittive che si estendono sino all’interdizione dell’esercizio dell’attività.

Lo scenario descritto è legato ovviamente all’eventualità in cui l’impresa NON abbia adottato le necessarie cautele poste a tutela della salute dei lavoratori.

In tale contesto, in vista della ripresa delle attività lavorative è essenziale adeguarsi ai Protocolli di tutela dei lavoratori previsti dal Governo, in collaborazione con le associazioni di categoria (Confindustria, Confartigianato, etc) e con le sigle sindacali maggiormente rappresentative: “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, del 14 marzo 2020, (qui il link al sito del Governo).
Il 24 aprile 2020 il Protocollo è stato aggiornato dal Governo in vista della graduale ripresa delle attività lavorative.

Il citato Protocollo prevede e disciplina una serie di linee guida in tema di:

  1. informazione per chiunque entri in azienda;
  2. modalità di ingresso in azienda, sia per il personale che per i fornitori esterni;
  3. attività di pulizia e sanificazione in azienda;
  4. precauzioni igieniche personali;
  5. dispositivi di protezione individuale, (DPI);
  6. gestione degli spazi comuni;
  7. organizzazione aziendale, (turnazione, trasferte e smart working, rimodulazione dei livelli produttivi);
  8. gestione di entrata e uscita dei dipendenti;
  9. distanziamento all’interno dell’azienda, spostamenti, riunioni, eventi interni e formazione;
  10. gestione di una persona sintomatica in azienda;
  11. sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS;
  12. aggiornamento del protocollo di regolamentazione.

E’ importante evidenziare come la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

Il 23 aprile l’INAIL ha pubblicato il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione“.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme al Ministero del lavoro ha condiviso il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri“, in cui si dettano precise indicazioni per le modalità di lavoro nei cantiere ed indicazioni nel caso in cui dette modalità non possano oggettivamente essere rispettate.

La necessità e l’importanza di adottare misure a protezione dell’integrità psicofisica dei dipendenti, oltre che per la tutela del bene primario delle salute, rileva sotto un duplice profilo.

In primo luogo trae origine da specifici obblighi normativi, di natura civilistica, come l’art. 2087 Codice Civile o relativi alle diposizioni di cui al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008.
In secondo luogo, come già accennato in apertura, l’eventuale omissione di misure di prevenzione legate al cd. rischio biologico di contagio da coronavirus Covid-19 espongono il datore di lavoro a precise responsabilità penali, cui si aggiunge l’eventuale profilo di responsabilità cd. amministrativa dell’Ente ex D.lgs 231/2001.

Come noto, infatti, all’esito dell’entrata in vigore del D.lgs 231/2001 gli Enti, (imprese, società di capitali o di persone, associazioni, imprenditori individuali), rispondono “in proprio” nel caso in cui venga commesso un determinato reato, (cd. reato presupposto), a vantaggio o nell’interesse dell’ente.

La responsabilità dell’Ente non è tuttavia automatica.

L’Ente non è soggetto a responsabilità ove la società abbia adottato dei Modelli di Organizzazione e Gestione in linea con i dettami della normativa, idonei a prevenire il rischio del reato verificatosi; che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli sia affidato ad un Organismo di Vigilanza dotato di poteri di iniziativa e controllo; le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello; non vi sia staa omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Il reato sia commesso a vantaggio o nell’interesse dell’Ente.

La disciplina è di grande attualità in un momento in cui, alla ripresa delle attività produttive, tutte le imprese saranno chiamate ad adeguarsi si modelli di protezione dal rischio biologico Covid-19.

In tema di responsabilità “penale” degli Enti, infatti, con riferimento al caso del reato di lesioni personali aggravate dalla disciplina antinfortunistica, (pensiamo al caso di un contagio grave da Covid-19), “sussiste l’interesse dell’ente nel caso in cui l’omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività”, (Cass. Pen. Sez. IV, n. 24697 del 20.04.2016, Mazzotti e altro, in Rv. 268066-01).

Si consideri che, ad esempio, rientrano nel concetto di risparmio di spesa, il risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi di adeguamento strumentale, sulle attività di formazione e informazione del personale, (Cass. Pen. Sez. IV, n. 18073 del 19.02.2015).

Sulla base di questi presupposti, normativi e giurisprudenziali, appare imperativo per tutti le attività commerciali e produttive adottare i Protocolli e le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.
Quanto alle imprese che hanno già adottato i Modelli Organizzativi ex d.lgs 231/2001 sarà necessario adeguare i protocolli aziendali, aggiornare il DVR, ove possibile nominare un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS, compulsare l’Organismo di Vigilanza perché vigili su adeguatezza ed effettività delle misure prese.

 

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