Dichiarazione dei redditi infedele. Una successiva dichiarazione integrativa non estingue il reato

Dichiarazione dei redditi infedele. Una successiva dichiarazione integrativa non estingue il reato
Stefano Pipitone

Delitto di dichiarazione infedele: il reato permane anche se viene presentata una successiva dichiarazione integrativa.

Corte di Cassazione Penale, Sez . III, sentenza n. 23810 del 8.04.2019, dep. 29.05.2019

Il reato di dichiarazione dei redditi infedele, previsto dall’art. 4 d.lgs 74/2000, permane anche quando il contribuente “aggiusta il tiro”, dichiarando in un secondo momento le entrate reali ai fini d’imposta.

Il caso

L’imputata, amministratore di una S.p.A., aveva presentato in dichiarazione dei redditi un reddito imponibile pari a soli 100,00 Euro, per tre anni consecutivi.
Secondo la tesi sostenuta dalla difensiva, nei confronti dell’amministratrice non poteva ravvisarsi il dolo richiesto dalla fattispecie perché la dichiarazione (infedele) di soli 100,00 Euro era in realtà da imputare a criticità interne all’azienda, dalle quali era derivata l’impossibilità di approvare il bilancio per carenza dei documenti contabili.
A fronte dell’impossibilità di ricostruire il reddito imponibile, l’amministratrice avrebbe scelto di dichiarare la somma simbolica di 100,00 Euro invece che omettere del tutto la dichiarazione, incorrendo così nel più grave reato di cui all’art. 5 d.lgs 74/2000.

I difensori sottolineavano inoltre come l’amministratore, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa fiscale-tributaria, aveva presentato una dichiarazione integrativa corretta.
Queste, in sintesi, le argomentazioni poste a sostegno della richiesta di assoluzione dell’imputata, (per carenza di dolo).

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna dell’imputata.

In diritto

Con la sentenza n. 23810/2019 la Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di reato di dichiarazione infedele, è assolutamente irrilevante la presentazione di una successiva dichiarazione integrativa, anche se corretta, (si richiamano sul punto i precedenti Cass. Pen. Sez. III n. 27967 del 19.04.2017, Trapani; Cass. Pen. Sez. III n. 40618 del 03.07.2013, Ferrarin).

L’art. 4 d.lgs. 74/2000 punisce infatti con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica nella dichiarazione annuale elementi attivi per importi inferiori a quelli effettivi, ovvero elementi passivi inesistenti, quando:

a) l’imposta evasa è superiore, per ciascuna delle singole imposte, ad € 150.000,00;
b) l’ammontare degli elementi attivi sottratti all’imposizione è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi o, comunque, è superiore a 3 milioni.

La dichiarazione penalmente rilevante è pertanto la dichiarazione annuale sul reddito delle persone fisiche e/o delle persone giuridiche e la dichiarazione annuale sul valore aggiunto.

Il delitto di dichiarazione infedele ha natura di reato istantaneo, che si consuma con la mera presentazione della dichiarazione infedele.

Ciò premesso, una eventuale e successiva dichiarazione integrativa, anche quando riporta valori reddituali corretti, non assume alcuna rilevanza penale, lasciando immutato il disvalore della precedente dichiarazione (infedele).
Il calcolo del temi del termine di prescrizione decorre dalla data di presentazione della prima dichiarazione, a nulla rilevando quella (eventuale) successiva.

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il reato prevede il dolo specifico.
Perché si configuri il reato è necessario pertanto provare che il soggetto abbia avuto coscienza e volontà di indicare costi fittizi, ovvero omettere l’indicazione dei ricavi (come nel caso in esame).

L’analisi del fine di evasione delle imposte è una valutazione che si cristallizza al momento dichiarativo.
Ecco perché un’eventuale dichiarazione integrativa non rileva sulla struttura dell’elemento oggettivo del delitto.

Conslusione

Tornando al caso in esame,  vale la pena aggiungere un ulteriore dato fattuale.
L’imputata aveva effettivamente presentato una dichiarazione integrativa, ma non aveva mai provveduto al pagamento delle imposte dovute. Al contrario, dall’istruttoria del processo è emerso come l’amministratrice avesse dichiarato al Fisco un reddito imponibile di soli 100,00 Euro anche per i precedenti anni 2010 e 2011, a fronte di elementi attivi imponibili pari a oltre 6.5 milioni di Euro.
Il complesso delle circostanze fattuali emerse ha quindi indotto i Giudici di merito a ritenere fondato il dolo in capo all’imputata, arrivando ad affermare come “non vi erano altre ragioni se non quella di voler evadere le imposte sui redditi”.
Si è ritenuto che l’imputata, in quanto amministratore di una S.p.A. non potesse certo ignorare che i redditi della società, per più anni consecutivi, fossero superiori a 100,00 Euro.

La Corte di Cassazione ha così confermato la sentenza della Corte di Appello, con cui l’imputata è stata condannata alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione.

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