
La Corte di Cassazione fa chiarezza sui rapporti tra il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti ed il reato di utilizzazione di fatture false.
(Cass. Pen. Sez. III sent. n. 41124 del 8 ottobre 2019)
Il processo coinvolge la moglie del l’ex amministratore delegato di Finmeccanica, condannata per il reato previsto dall’art.8 D.lgs. 74/2000 per aver concorso (ex art. 110 c.p.) all’emissione di fatture per operazioni inesistenti.
L’imputata rivestiva la qualità di amministratore delegato della società destinataria delle fatture. Fatture che non erano mai state inserite in dichiarazione dei redditi.
La difesa dell’imputata ha impostato la strategia difensiva sull’art. 9, comma 1 let. b) d.lgs. citato, il quale esclude il concorso tra emittente e utilizzatore delle fatture, nel rispetto del principio di diritto secondo cui non è possibile punire due volte una persona per lo stesso fatto (cd. divieto di bis in idem), pena una ingiusta duplicazione della sanzione.
La difesa ha anche evidenziato che, non avendo inserito in dichiarazione dei redditi le contestate fatture ,(così desistendo dal reato di dichiarazione infedele previsto dall’art. 2 d.lgs 74/2000), condannare l’imputata per un concorso di persone (ex art. 110 c.p.) nel reato di emissione di fatture false produrrebbe il risultato di aggirare l’impianto normativo del d.lgs., con espressa violazione del richiamato art. 9 d.lgs citato.
Ebbene, la Corte di Cassazione non ha condiviso la linea di difesa.
La S.C. ha infatti chiarito che la ratio con cui il legislatore ha escluso il concorso di chi emette le fatture e di chi le utilizza (art. 9, comma 1 let. b) d.lgs. citato) sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto.
Il motivo è che l’emissione di fatture per operazioni inesistenti trova la sua naturale evoluzione nel conseguente uso. In via speculare, l’utilizzazione delle fatture trova il suo fisiologico antecedente nella loro emissione.
Fatta questa premessa, dopo aver chiarito che l’imputata aveva autorizzato il pagamento delle fatture per operazioni inesistenti, la Cassazione ha affermato che la previsione dell’art. 9 non opera quando il destinatario delle fatture non ne abbia fatto utilizzo.
La conseguenza è che opera la più generale previsione del concorso di persone nel reato, ex art. 110 c.p., nel caso di condotte che abbiano concorso nell’emissione di fatture fittizie, anche se poi questa documentazione non sia stata utilizzata ai fini contabili.
In conclusione, la S.C. con la sentenza n. 41124/2019 ha affermato che il potenziale utilizzatore di documenti o fatture per operazioni inesistenti può concorrere con il soggetto emittente nel reato di cui all’art. 8 d.lgs. 74/2000 secondo la disciplina ordinaria del concorso di persone nel reato dettata dall’art. 110 c.p. , non essendo applicabile il regime derogatorio previsto dall’art. 9 d.lgs. 74/2000.
Sul punto la Corte ha dichiarato il motivo del ricorso inammissibile, perché manifestamente infondato.