
La commissione di un reato tributario oggi può trascinare l’impresa al banco degli imputati davanti ad un Tribunale Penale.
aggiornato al 12 maggio 2021
Parte I
All’inizio i reati dai quali derivava una responsabilità per gli Enti (società di capitali, associazioni, società di persone) erano limitati.
Oggi il numero dei reati cd. presupposto che rilevano ai fini della responsabilità degli Enti ex d.lgs. n. 231 del 2001 continua ad aumentare, per quantità e per ambiti di applicazione. Le aziende sono così esposte a rischi sanzionatori e interdittivi sempre più ampi.
Per un approfondimento generale sul tema della responsabilità 231 rimandiamo a questo articolo.
Dall’elenco tassativo dei reati-presupposto per quasi vent’anni sono stati esclusi i reati tributari.
Nel 2017 l’Unione Europea, con la c.d. Direttiva PIF, ha sollecitato tutti gli stati membri ad estendere la responsabilità degli Enti anche ai fatti di evasione fiscale, cioè alla commissione degli illeciti tributari.
L’attuazione nel nostro ordinamento della Direttiva è avvenuta in due step normativi:
Con il d.l. 124/2019, (convertito dalla L. 157/2019) è stato introdotto nel Sistema 231 l’art. 25 quinquiesdecies, attribuendo per la prima volta rilevanza ai ai seguenti delitti tributari, (disciplinati dal d.lgs. 74 del 2000):
- art 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
- art 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici);
- art 8 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
- art 10 (Occultamento o distruzione di documenti contabili);
- art 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).
A brevissima distanza, un nuovo intervento del legislatore italiano (d.lgs. n. 75 del 2020) ha integrato ed espanso ulteriormente l’elenco, introducendo il nuovo comma 1-bis dell’art 25 quinquiesdecies. Sono stati così aggiunti i reati:
- art. 4 (Dichiarazione infedele);
- art 5 (Omessa dichiarazione);
- art. 10–quater (Indebita compensazione).
Le imprese di piccole e medie dimensioni possono fare un respiro di sollievo: questi tre reati rilevano soltanto se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a 10 milioni di euro.
La ratio dell’innovazione legislativa è quella di implementare la tutela delle entrate tributarie destinate alle casse dell’UE.
Sullo stesso solco, la legislazione italiana ha inasprito la lotta all’evasione, prevedendo la punibilità del “tentativo” nei reati di dichiarazione fraudolenta o dichiarazione infedele (artt. 2, 3, 4 d.lgs. 74 del 2000).
Introdurre la punibilità del tentativo di commettere un reato tributario significa anticipare in modo severo la soglia di punibilità delle condotte.
La punibilità del tentativo si verifica nelle seguenti due ipotesi.
A) nei casi in cui gli atti diretti in modo non equivoco a commettere tali delitti siano compiuti anche nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione Europea;
B) al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.
C) salvo che il fatto contestato non integri il reato di cui all’art. 8 del d.lgs. 74/2000 “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.
Il tema sanzionatorio dei reati tributari è fonte di accesi dibattiti, in dottrina e in giurisprudenza.
Un illecito tributario infatti rischia di essere sanzionato tre volte (come sanzione amministrativa, come reato commesso dall’amministratore/apicale della società, come reato commesso dall’Ente ex d.lgs. 231/2001).
In tema di sistema 231 bisogna chiedersi, ad oggi, cosa accade se un manager (soggetto apicale) di un’impresa commette nell’interesse o a vantaggio dell’ente uno dei reati tributari sopra elencati?
Ebbene, in tal caso in aderenza alle norme oggi in vigore alla responsabilità in capo a colui che ha commesso il reato si sommerebbe un’autonoma responsabilità dell’impresa di cui egli fa parte, con le relative sanzioni.
Cosa può fare allora l’impresa per proteggersi dai rischi di sanzioni ex d.lgs. 231 del 2001?
L’unica “salvezza” per l’impresa sarà:
– l’adozione ed efficace attuazione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGo MOGC);
– la nomina di un Organismo di Vigilanza (ODV) a presidio del rispetto e aggiornamento del MOGC.
Qualora, invece l’impresa avesse già adottato un MOGC, questo andrà aggiornato. Sarà infatti necessario procedere ad una nuova valutazione dei rischi legati alla probabilità di commettere reati tributari.
Successivamente, l’azienda dovrà adottare nuovi protocolli (se non presenti) e andrà implementata la parte speciale del MOGC con una sezione dedicata ai reati tributari. In questa saranno individuate tutte le azioni necessarie al contenimento del rischio legato ai reati tributari, quali:
– individuazione di ruoli e responsabilità, in base al criterio di segregazione delle funzioni;
– introduzione di sistemi di controllo del rischio;
– monitoraggio sul funzionamento del sistema di controllo;
– previsione di adeguati flussi informativi da e verso l’OdV.
La materia è complessa.
(Segue)